Art. 3.
(Diritto all'istruzione).

      1. Lo Stato riconosce a tutti e a tutte il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori.
      2. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle scuole statali dell'obbligo di ogni ordine.
      3. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l'accesso ai saperi ed al mondo della cultura.
      4. Lo Stato promuove e sostiene l'attivazione di corsi per l'educazione degli adulti. Tali corsi, fatta salva l'equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle scuole ed ai centri territoriali permanenti, che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione.
      5. Lo Stato assicura al sistema educativo di istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse non inferiore al 6 per cento del prodotto interno lordo italiano.
      6. Ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, l'attivazione e il funzionamento di scuole private di

 

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ogni ordine non comporta oneri a carico dello Stato, delle regioni e dei comuni.